Superbonus 110, l’ultima spiaggia. Le novità del Decreto Aiuti quater

28 Novembre 2022
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater). Tre le novità più rilevanti, rientrano senz’altro quelle in tema di Superbonus, per cui si conferma il passaggio dal 110% al 90% a partire dal 2023.

Invariata la previsione di décalage per gli anni successivi, così che nel 2024 la detrazione scenderà al 70% e nel 2025 al 65%.

Entrando nel dettaglio del mondo condominiale, l’aliquota resta al 110 nel caso in cui, alla data del 25 novembre 2022, sia stata depositata la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e sia stata deliberata in fase assembleare l’approvazione dei lavori in data antecedente al 25 novembre.

In assenza dei due requisiti sopra riportati, il superbonus resta al 110% solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Nel caso di edifici da 2 a 4 unità, l’unico documento necessario affinché si possa usufruire della detrazione al 110% per il 2023 è il deposito della CILA entro il 25 novembre. Non occorre, cioè, in questo caso, la delibera assembleare.

Nessuna modifica, invece, ove si tratti di edifici che ergono in zone colpite dal sisma, a prescindere che si parli di singole abitazioni o di condomìni. Se l’edificio sorge all’interno di un Comune colpito da terremoti verificatisi dal 1° aprile 2009 e in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, il 110% è prolungato. In particolare, è possibile usufruire del Superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ma solo per la parte eccedente il contributo per la ricostruzione. In caso di rinuncia al contributo per la ricostruzione, resta il 110% fino al 31 dicembre 2025 con una spesa maggiorata del 50%.

Il Decreto Aiuti quater affronta altresì la questione relativa ai crediti di imposta giacenti nei cassetti fiscali delle imprese che non sono riuscite a mobilizzarli.

La soluzione individuata dal Governo per cercare di rilanciarne la circolazione consiste nella possibilità di usufruire in 10 rate annuali di pari importo i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, con il vincolo di non poter chiedere il rimborso e di non poter usufruire negli anni successivi la quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno.

Le prime reazioni a tale intervento sono state molto prudenti e non sembra che la soluzione adottata consenta la ripresa della cessione dei crediti anche se, certamente, li rende più utilizzabili da parte del soggetto che li detiene. Ma le imprese, soprattutto quelle che sono impegnate nell'esecuzione dei lavori e che hanno esaurito la liquidità, hanno necessità di monetizzare i crediti fiscali per non interrompere i lavori.

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