Telecamere in condominio. Le regole della videosorveglianza

24 Febbraio 2023
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L telecamere in condominio possono essere installate in tutti gli spazi comuni dello stabile: dalle scale al pianerottolo, dal giardino o cortile all’ingresso, dai garage alle cantine. Esse devono essere orientate in maniera tale che venga inquadrato e controllato solo ciò che interessa l’intero condominio.

In questi casi, sussiste l’obbligo di appendere la cartellonistica di avviso della presenza di telecamere. Le registrazioni effettuale dai dispositivi devono essere sempre rispettose della privacy e dei dati personali dei condòmini e di terze persone che frequentano l’edificio.

Per questo motivo, i dati ripresi potranno essere conservati per un massimo di 24 o 48 ore.

Inoltre, al fine di proteggerli e fornirne l’accesso solo alle persone autorizzate, il condominio dovrà nominare il titolare del trattamento di dati, che può essere anche l’amministratore.

L’installazione di un sistema di videosorveglianza in condominio necessita di una delibera di approvazione a maggioranza dell’assemblea. In altre parole, almeno il 50% dei condomini in millesimi devono esprimere voto favorevole all’installazione.

Diverso è il caso in cui il singolo condomino decida, a sue spese, di installare delle telecamere che riprendano la sua proprietà privata. In questa circostanza, egli non deve richiedere nessuna autorizzazione da parte dell’assemblea. Il vincolo a cui deve sottostare è quello di non riprendere le parti comuni dell’edificio.

Quando c’è il rischio di violazione di privacy?

Il sistema di videosorveglianza viola la privacy nei seguenti casi:

- Mancanza di autorizzazione da parte dell’assemblea nel caso di telecamere condominiali;

- Mancata cancellazione delle registrazioni entro 48 ore;

- Mancanza di cartelli di avviso;

- Mancata nomina del responsabile del trattamento dati;

- Attacco informatico al titolare del trattamento dati.

Quando la videosorveglianza è illecita e costituisce reato?

Nell’ambito di videosorveglianza condominiale, si commette reato di interferenza illecita nel caso in cui l’apparecchio registri immagini riguardanti la vita privata e i luoghi privati.

Al contrario, in caso di videosorveglianza privata, il privato commette reato di interferenza illecita se il suo dispositivo riprende, anche senza registrazione di immagini, aree comuni o zone di pertinenza di terzi soggetti.

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