La polizza assicurativa dell'asseveratore: novità dal DL 13/2022

22 Aprile 2022

Avv. Pietro Maria di Giovanni

Polizza assicurativa.

Il comma 14 dell'art. 119 DL Rilancio prevede che a garanzia dei danni arrecati al proprio cliente e al bilancio dello Stato dall'attività di asseverazione, il professionista deve stipulare una polizza di assicurazione a copertura del rischio specifico derivante da tale attività.

Il contenuto e le caratteristiche della polizza sono state oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore.

Dapprima la modifica apportata dall'art. 1 comma 66 lettera q) della Legge 178 del 2020, con la quale é stato precisato che l'asseveratore, se in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile da attività professionale, avrebbe potuto utilizzarla anche per le attività di asseverazione.

Veniva richiesto che la polizza non prevedesse esclusioni relative ad attività di asseverazione e che il massimale pattuito non fosse inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione previsto dall'art. 119 comma 14 decreto Rilancio.

Infine la polizza, se in operatività di claims made, deve garantire un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista avrebbe potuto stipulare una polizza dedicata all'attività di asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la eventuale polizza di responsabilità civile esistente.

L'art. 2 del D. L. 13/2022, lasciando al professionista la facoltà di scegliere tra una nuova polizza a copertura del rischio specifico dell'asseverazione ovvero e l'estensione della polizza di responsabilità civile esistente,elimina qualsiasi riferimento alla congruità ed al valore minimo del massimale.

Il legislatore, infatti, ha preferito optare per una soluzione che consenta la massima garanzia per le casse dello Stato prevedendo che il massimale della polizza richiesta dal comma 14 dell'art. 119 DL Rilancio sia “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni... pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

La riformulazione del comma 14 induce, anche, a ritenere che ciascun intervento richieda una polizza ad hoc o, quantomeno, una integrazione della polizza già rilasciata al tecnico a copertura del rischio per ciascuna una nuova attività di asseverazione.

Infatti solo in tal modo si riuscirebbe a verificare, in sede di deposito della documentazione per l'asseverazione presso l'ENEA – tra cui dovrà essere allegata anche la polizza assicurativa - che il massimale garantisce l'intero ammontare dei lavori asseverati. Diversamente, sarebbe difficoltoso – e, quindi, si presterebbe di nuovo il fianco ad ipotesi di frodi – accertare come sia stato ripartito un massimale molto capiente tra più interventi, così come avveniva in passato.

 

 

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