Superbonus e bonus edilizi: nuove regole per interventi sul patrimonio edilizio

13 Aprile 2022

La modalità di circolazione del credito fiscale derivante da bonus edilizi

Avv. Pietro Maria di Giovanni

I primi 12 mesi di vita del Superbonus hanno registrato una partenza stentata dei cantieri e più di dieci correzioni normative introdotte per semplificare e rendere più snello l'iter per l'esecuzione dei lavori.

Nell'estate del 2021 abbiamo assistito ad un incremento sistematico dei cantieri ma anche alla scoperta delle prime frodi – a dire il vero perpetrate più con il ricorso ad operazioni truffaldine per conseguire bonus fiscali diversi dal superbonus.

Pertanto il Governo é corso ai ripari e con il DL 157/2021 prima e il DL 4/2022 poi, é intervenuto stabilendo, in chiave marcatamente antifrode, l'estensione dei meccanismi di certificazione del credito fiscale stabiliti per il solo superbonus a tutti gli altri bonus e limitando la circolazione del credito fiscale.

Il DL 157/2021 prima e la legge di Bilancio per il 2022 (L 234/2021), poi, hanno, infatti previsto che laddove il credito fiscale derivante dai bonus diversi dal Superbonus non sia direttamente utilizzato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, ai fini del suo impiego e della sua circolazione si dovrà provvedere all'attestazione di congruità della spesa e al visto di conformità, i cui costi sono ugualmente detraibili.

Ciò vale sempre per il bonus facciate mentre per gli altri bonus è prevista una eccezione per i crediti rinvenienti dall'esecuzione di lavori di edilizia libera dal costo inferiore a 10.000 euro che possono circolare senza attestazione di congruità della spesa.

Il DL 4/2022 ha limitato la circolazione del credito fiscale ad una sola cessione, stabilendo la nullità degli atti di circolazione eseguiti in violazione della disciplina e consentendo all'Agenzia delle entrate di sospendere preventivamente l'operatività delle comunicazioni relative alla cessione del credito in presenza di particolari indici di rischio.

Tali misure hanno gettato nel panico i players del mercato del superbonus ad ogni livello; hanno alimentato un senso di sfiducia nell'istituto da parte del committenti, obbligati, nell'ipotesi in cui si voglia cedere il credito fiscale, a reperire fin da subito un soggetto disponibile ad acquistarlo; hanno determinato il blocco degli acquisti dei crediti da parte dei soggetti che tale attività facevano non per impiegare il credito in proprio ma per farlo circolare.

Di fatto il credito di imposta, che grazie alla possibilità di cessione si era trasformato in una vera e propria moneta fiscale – nel senso che poteva circolare al pari del denaro ed essere impiegato da chiunque – era ritornato ad essere ciò che era in origine, cioè un credito da opporre in compensazione con il proprio debito fiscale.

L'introduzione della limitazione alla circolazione del credito è stata una vera e propria doccia fredda, sicuramente inaspettata dopo che il legislatore neppure un mese prima, con la legge di bilancio per il 2022 aveva dato nuova prospettiva al superbonus prorogando i termini di applicazione dell'incentivo del 110% fino al dicembre 2023.

Da più parti, quindi, si é levata la richiesta di sostituire al blocco della circolazione dei crediti una disciplina che dettasse le regole per una circolazione controllata al fine di evitare le condotte fraudolente.

Le nuove regole entrate in vigore il 26 febbraio 2022

Accogliendo tali istanze il Governo ha emanato il D. L. 25 febbraio 2022 n. 13 nel quale la regola dell'incedibilità dei crediti é stata meglio disciplinata, con un restyling del testo delle a) e b) del primo comma dell'art. 121 DL Rilancio.

Un primo correttivo introdotto é rappresentato da un criterio di circolazione vincolata dei crediti fiscali originati dagli interventi sul patrimonio edilizio.

La regola rimane quella dell'unica cessione a qualsivoglia soggetto, ma viene contemperata dalla possibilità di cedere per altre due volte il credito fiscale, a condizione che la cessione venga effettuata “a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

Pertanto i crediti fiscali potranno circolare con le seguenti modalità:

- in caso di sconto in fattura, il fornitore che ha effettuato gli interventi ed ha recuperato sotto forma di credito d'imposta, l'importo pari alla detrazione spettante, può cederlo a chiunque (prima cessione) e dopo tale cessione il credito potrà essere ceduto per altre due volte ai soli soggetti  istituzionali;

- in caso di cessione del credito di imposta derivante dalla spesa sostenuta, il contribuente può cederlo a chiunque (prima cessione) e dopo tale cessione il credito potrà essere ceduto per altre due volte ai soli soggetti  istituzionali;.

In caso di sconto in fattura, quindi, le modalità con le quali il credito fiscale viene ad esistenza – direttamente nel cassetto fiscale di chi ha eseguito l'intervento ed operato lo sconto e non nel cassetto fiscale del contribuente-committente – escludono che si abbia un primo passaggio del credito dal contribuente all'impresa.

La soluzione adottata consente una circolazione del credito estremamente limitata che potrebbe non essere risolutiva del problema del blocco dell'acquisto dei crediti in quanto dopo che  il credito é entrato nella disponibilità dei soggetti istituzionali, può essere o utilizzato, nei limiti del fabbisogno di ciascun cessionario, oppure ceduto ad altri soggetti istituzionali, anch'essi soggetti al limite di utilizzo dato dal carico fiscale maturato.

Venendo meno la possibilità di cedere il credito fuori della cerchia dei soggetti istituzionali, infatti, si penalizza l'attività delle piattaforme che erano nate proprio per la collocazione dei crediti fiscali sul mercato.

Le cessioni tra i soggetti istituzionali, inoltre, sono soggette all'applicazione delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti previste dall'art. 122bis D. L. 34/2020, introdotte dal c.d. decreto antifrodi e confermate dalla legge di bilancio per il 2022, essendo impedita l'operazione di acquisto del credito ogniqualvolta ricorrano i presupposti per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa, ovvero ogniqualvolta sia impossibile procedere all'adeguata verifica della clientela.

Sempre con lo scopo di impedire le frodi, l'art. 1 comma 2 lett. a) n. 3 del D. L. 13/2022 introduce un secondo correttivo.

Al credito fiscale viene assegnato un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni di tutte le cessioni: il singolo credito viene, così, reso identificabile in modo da non consentire più la confusione con gli altri crediti fiscali acquistati dal cessionario e, nel caso in cui il credito dovesse essere dichiarato inesistente, sarà sempre possibile verificare chi lo ha acquistato al fine di valutare il possibile coinvolgimento del cessionario nell'obbligazione restitutoria.

A completamento di tale previsione, si dispone che  il credito derivante dall’esercizio dell'opzione tra cessione e sconto in fattura non possà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

L'identificazione del credito fiscale tramite il codice identificativo sarà effettuata a far data dal 1° maggio 2022.

Il sistema si completa con la previsione dell'art. 28 comma terzo del D. L. 4/2022 che dispone la nullità della cessione dei crediti operata in violazione delle regole di circolazione.

 

Una nuova ipotesi di decadenza dai benefici fiscali  derivanti da interventi sul patrimonio edilizio

Avv. Pietro Maria di Giovanni

Tra le novità alla disciplina dei bonus fiscali introdotte dal D.L. 25 febbraio 2022 n. 13 troviamo, anche, una nuova ipotesi di decadenza dalle detrazioni fiscali connessa al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Il committente viene onerato, per maturare la detrazione fiscale conseguente all'esecuzione delle opere edili, di richiamare l'appaltatore al rispetto delle regole contributive e previdenziali.

In tal modo – attraverso il pagamento di salari equi ed il versamento degli oneri previdenziali – si vuole far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro che in Italia stenta a decollare.

L'art. 4 del D. L. 13/2022 dispone, infatti, che in sede di affidamento dei lavori edili– cioè nel contratto di appalto - di importo superiore a 70.000 euro occorre prevedere che l'appaltatore assicuri l'esecuzione dei lavori  applicando i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs.  15 giugno 2015, n. 81.

In mancanza di tale previsione non saranno riconosciute le detrazioni fiscali di cui agli artt. 119 (superbonus), 119-ter (bonus abbattimento barriere architettoniche per il 2022), 120 (credito d'imposta per adeguamento dei luoghi di lavoro) e 121 del D. L. 34/2020 e neppure quelle previste dalla normativa in materia di eco-sismabonus (art. 16, comma 2, del D. L. 63/2013), bonus verde (art. 1, comma 12, della L. 205/2017)  e bonus facciate (art. 1, comma 219, della L. 160/2019).

La menzione relativa al contratto collettivo applicato dovrà essere riportata anche nelle fatture  emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Infine si onera il soggetto deputato al rilascio del visto di conformità di verificare che sia nell'affidamento dei lavori che nelle fatture sia ripotata la dicitura relativa al contratto collettivo applicato, in difetto della quale non potrà essere rilasciato il visto di conformità.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL 13/2022 – avvenuta in data 25.02.2022 - e troverà applicazione ai lavori edili avviati dopo tale data.

 

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