Dal 1° gennaio 2027 i contatori, i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione del calore dei condomini con impianto centralizzato dovranno essere leggibili da remoto. È l'obbligo di telelettura dei contatori in condominio, previsto dall'art. 9, comma 5-bis, del D.Lgs. 102/2014, introdotto dall'art. 9 del D.Lgs. 73/2020, che ha recepito la normativa europea sull'efficienza energetica. La novità riguarda i sistemi condominiali e degli altri edifici polifunzionali usati per misurare e contabilizzare i consumi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.
L'obiettivo è duplice: poter valutare i consumi prima del conguaglio di fine anno ed evitare l'ingresso di persone esterne negli appartamenti per le letture, con una comunicazione più chiara ed efficace tra amministratore e condòmini.
L'obbligo deriva dal comma 5-bis dell'art. 9 del D.Lgs. 102/2014, inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 73/2020. La norma stabilisce che i contatori di fornitura, i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto e che, entro il 1° gennaio 2027, tutti i sistemi già installati siano dotati di dispositivi che permettano la lettura da remoto. Il tutto ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.
Riguarda condomini ed edifici polifunzionali serviti da impianti centralizzati o da teleriscaldamento e teleraffrescamento. Sono coinvolti i contatori di fornitura, i sotto-contatori e i sistemi individuali di contabilizzazione del calore, come i ripartitori sui radiatori. Non riguarda invece i normali contatori individuali di luce e gas, che seguono una disciplina diversa.
Contatori di fornitura, sotto-contatori e sistemi individuali di contabilizzazione del calore installati dopo questa data devono già essere leggibili a distanza.
I sistemi precedenti devono acquisire la capacità di lettura da remoto entro il 1° gennaio 2027.
Nei condomini con vecchi dispositivi occorre verificare al più presto se possono essere adeguati con un sistema di telelettura o se vanno sostituiti perché non compatibili. La valutazione va fatta caso per caso, in base alle caratteristiche dell'impianto e dei dispositivi già presenti, tenendo conto delle condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi previste dalla norma.
Quando i dispositivi sono leggibili da remoto, le informazioni sui consumi devono essere fornite agli utenti almeno una volta al mese, con una possibile esenzione per riscaldamento e raffrescamento fuori dalle rispettive stagioni (Allegato 9 del D.Lgs. 102/2014). È un obbligo di informazione verso gli utenti, distinto dall'obbligo di dotarsi di dispositivi teleleggibili.
Chi cura la fatturazione dei consumi, come l'amministratore di condominio, deve promuovere la sicurezza informatica e assicurare la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti, nel rispetto della normativa anche europea (art. 9, comma 8-ter).
Sul mercato sono diffusi sistemi di lettura basati su protocolli radio aperti e interoperabili, che consentono di cambiare gestore mantenendo gli stessi dispositivi. Non si tratta di un requisito espresso dal testo dell'art. 9: prima di scegliere conviene farsi confermare dal tecnico o dal fornitore la compatibilità e l'interoperabilità della soluzione proposta.
Controllare la documentazione dell'impianto, individuare i dispositivi presenti, la data di installazione e se sono già dotati di telelettura.
Con il manutentore o un tecnico, valutare le modalità di adeguamento dei dispositivi esistenti o l'installazione ex novo di dispositivi moderni, con i relativi costi.
Presentare ai condòmini l'intervento e la spesa, per la deliberazione con le maggioranze previste. I costi di contabilizzazione, ripartizione e calcolo dei consumi possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui sono ragionevoli (art. 9, comma 8-quater).
