Telelettura dei contatori in condominio: da quando è obbligatoria e cosa cambia

30 Settembre 2026

Dal 1° gennaio 2027 i contatori, i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione del calore dei condomini con impianto centralizzato dovranno essere leggibili da remoto. È l'obbligo di telelettura dei contatori in condominio, previsto dall'art. 9, comma 5-bis, del D.Lgs. 102/2014, introdotto dall'art. 9 del D.Lgs. 73/2020, che ha recepito la normativa europea sull'efficienza energetica. La novità riguarda i sistemi condominiali e degli altri edifici polifunzionali usati per misurare e contabilizzare i consumi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria.

L'obiettivo è duplice: poter valutare i consumi prima del conguaglio di fine anno ed evitare l'ingresso di persone esterne negli appartamenti per le letture, con una comunicazione più chiara ed efficace tra amministratore e condòmini.

Cosa prevede l'obbligo di telelettura nei condomini

La norma di riferimento

L'obbligo deriva dal comma 5-bis dell'art. 9 del D.Lgs. 102/2014, inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 73/2020. La norma stabilisce che i contatori di fornitura, i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto e che, entro il 1° gennaio 2027, tutti i sistemi già installati siano dotati di dispositivi che permettano la lettura da remoto. Il tutto ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.

A chi si applica la novità della telelettura dei contatori

Riguarda condomini ed edifici polifunzionali serviti da impianti centralizzati o da teleriscaldamento e teleraffrescamento. Sono coinvolti i contatori di fornitura, i sotto-contatori e i sistemi individuali di contabilizzazione del calore, come i ripartitori sui radiatori. Non riguarda invece i normali contatori individuali di luce e gas, che seguono una disciplina diversa.

Da quando è obbligatoria la telelettura: le due scadenze

Dispositivi installati dopo il 25 ottobre 2020

Contatori di fornitura, sotto-contatori e sistemi individuali di contabilizzazione del calore installati dopo questa data devono già essere leggibili a distanza.

Dispositivi installati prima del 25 ottobre 2020

I sistemi precedenti devono acquisire la capacità di lettura da remoto entro il 1° gennaio 2027.

Cosa cambia per i condomini: adeguare o sostituire i contatori?

Nei condomini con vecchi dispositivi occorre verificare al più presto se possono essere adeguati con un sistema di telelettura o se vanno sostituiti perché non compatibili. La valutazione va fatta caso per caso, in base alle caratteristiche dell'impianto e dei dispositivi già presenti, tenendo conto delle condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi previste dalla norma.

Cosa prevede la norma oltre alla telelettura

Informazioni ai condòmini

Quando i dispositivi sono leggibili da remoto, le informazioni sui consumi devono essere fornite agli utenti almeno una volta al mese, con una possibile esenzione per riscaldamento e raffrescamento fuori dalle rispettive stagioni (Allegato 9 del D.Lgs. 102/2014). È un obbligo di informazione verso gli utenti, distinto dall'obbligo di dotarsi di dispositivi teleleggibili.

Sicurezza e protezione dei dati

Chi cura la fatturazione dei consumi, come l'amministratore di condominio, deve promuovere la sicurezza informatica e assicurare la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti, nel rispetto della normativa anche europea (art. 9, comma 8-ter).

Standard tecnici e libertà di scelta del gestore

Sul mercato sono diffusi sistemi di lettura basati su protocolli radio aperti e interoperabili, che consentono di cambiare gestore mantenendo gli stessi dispositivi. Non si tratta di un requisito espresso dal testo dell'art. 9: prima di scegliere conviene farsi confermare dal tecnico o dal fornitore la compatibilità e l'interoperabilità della soluzione proposta.

Cosa deve fare l'amministratore di condominio

1. Censire i dispositivi installati

Controllare la documentazione dell'impianto, individuare i dispositivi presenti, la data di installazione e se sono già dotati di telelettura.

2. Coinvolgere un tecnico e richiedere preventivi

Con il manutentore o un tecnico, valutare le modalità di adeguamento dei dispositivi esistenti o l'installazione ex novo di dispositivi moderni, con i relativi costi.

3. Portare la spesa in assemblea

Presentare ai condòmini l'intervento e la spesa, per la deliberazione con le maggioranze previste. I costi di contabilizzazione, ripartizione e calcolo dei consumi possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui sono ragionevoli (art. 9, comma 8-quater).

I vantaggi della telelettura

  • Consumi consultabili prima del conguaglio, con più trasparenza.
  • Nessun accesso periodico negli appartamenti per le letture manuali.
  • Dati di consumo più frequenti e precisi per la ripartizione delle spese.
  • Possibilità di cambiare gestore mantenendo i dispositivi, se i sistemi sono interoperabili.

In sintesi

  • Scadenza: 1° gennaio 2027 per i dispositivi installati prima del 25 ottobre 2020.
  • Dispositivi più recenti: quelli installati dopo il 25 ottobre 2020 devono già essere leggibili da remoto.
  • Adeguare o sostituire: non sempre serve sostituire, e l'obbligo è subordinato a fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.
  • Primo passo: l'amministratore verifica i dispositivi installati e la data di installazione.

 

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