Sicurezza sul lavoro

Servizio Sicurezza sul Lavoro CONHIVE - D.Lgs. 81/2008, D.Lgs.106/2009, D.Lgs. 220/2012

Panorama dei possibili ambiti di intervento:

  • Analisi dei rischi condominiali (check list e sopralluogo con report fotografico)
  • Valutazione dei rischi condominiali (calcolo dell’indice di rischio)
  • Prescrizioni del tecnico (interventi consigliati da deliberare in assemblea per l’adeguamento normativo)
  • Valutazione dei rischi interferenti (specifici in base al tipo di fornitore che interviene)
  • DVR: Documento di Valutazione dei Rischi (solo in presenza di dipendenti: artt.17 e 28 del D.Lgs. 81/2008)
  • DUVRI: Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (in presenza di ditte esterne: art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e art.16 del D.Lgs.106/09)
  • RAS: Registro Anagrafe Sicurezza (D.Lgs. 220/2012 e art. 1130 comma 6 del cod.civ.)

Inoltre il servizio offerto prevede:

  • Comunicazione certificata del committente ai fornitori (art.26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008)
  • Specifica dei fornitori (identificazione dei fornitori e relativo aggiornamento)
  • Servizio online: aggiornamento dati in tempo reale e notifica documenti ai diversi Fornitori
  • Aggiornamento costante (annuale) di tutta la documentazione e le misure adottate e verifica con sopralluogo ogni 3 anni (incluso)
  • Assistenza e consulenza nel tempo

 

Ulteriori ambiti di intervento: (VERIFICHE Studio/ Aziende)

 

  • Analisi e valutazioni rischio Stress
  • Analisi e valutazione Rischio Vibrazioni
  • Analisi e valutazione Rischio Rumore, Rischio Chimico, Rischio Movimentazione carichi manuale, Rischio Esposizione e Videoterminali

Corsi Sicurezza

CONHIVE organizza corsi di formazione certificata per amministratori di condominio e dipendenti (studio e/o condominio) sulle disposizioni in vigore per la Sicurezza sul lavoro con il rilascio di attestato a seguito di test finale.

  • Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.)
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
  • Addetti ANTINCENDIO
  • Addetti PRIMO SOCCORSO (Anfos)
  • Lavoratori (generale)
  • Lavoratori (specifica)

I corsi e test sono disponibili anche in versione online.

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L’adeguamento alla sicurezza del condominio non nasce solo da quanto stabilito dal TUS (D.Lgs 81/2008) ma ha origine molto più profonde.

Infatti l’art. 40 del Codice Penale enuncia che: “NON IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L’OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE, EQUIVALE A CAGIONARLO».

L’art. 2043 Codice Civile:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto, di risarcire il danno” (Principio del neminen laedere).

A riprova di questa responsabilità c’è anche l’art. 2051 Codice Civile:
“Danno cagionato in custodia - Ciascuno è responsabile del danno cagionato delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Dal momento dunque che l’amministratore è il custode delle parti comuni ha il compito di impedire che la struttura del condominio rechi un danno a qualcuno indipendentemente che esso sia condomino, lavoratore o visitatore.
Da qui si evince la necessità di elaborare un’attenta valutazione dei rischi condominiali.

E perché l’amministratore deve procedere, anche senza il consenso dell’assemblea all’elaborazione di questa valutazione?

L’art. 1129 del 220/2012 sancisce che: «Art. 1129. (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore) [...] Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. [...] »
Da qui è evidente la necessità per l’amministratore di procedere all’elaborazione della valutazione dei rischi condominiali, in quanto se non lo facesse, i condomini potrebbero revocarlo per non ottemperanza di quanto stabilito dall’art 1130 comma 6.

Questa valutazione va fatta a prescindere dalla presenza di lavoratori dipendenti o autonomi.
Il TUS (D.Lgs. 81/2008) stabilisce che nel caso di lavoratori dipendenti del condominio occorre elaborare il DVR mentre nel caso di ditte che lavorano in regime d’appalto si elabora il DUVRI.

Che cos’è il D.U.V.R.I.?
Il DUVRI, come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, è il documento unico di valutazione dei rischi interferenti che permette al committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell’impresa esterna dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Sostituisce la precedente informativa (ex art.7 D.Lgs. 626/94)

Esso deve essere predisposto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese esterne o a lavoratori autonomi, va allegato al contratto di appalto o di opera e in esso devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza, pena la decadenza del contratto (art. 26 comma 5 del D.Lgs.81/08).

Il committente ha l’obbligo di redigere il DUVRI, sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi (Determinazione n° 3 del 5 marzo 2008 – Autorità per la vigilanza appalti di lavori, servizi e forniture).

In capo al committente vi è anche l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa.

Durata del D.U.V.R.I.
E’ stato in primo luogo chiarito, che il DUVRI non è un documento "statico", bensì è un documento destinato ad un continuo aggiornamento legato all'evoluzione dei lavori, dei servizi o delle forniture.
Quanto detto è confermato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 24 del 14 Novembre 2011 che afferma:
“Il DUVRI non è un documento statico ma dinamico per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie.

Per queste ragioni fermo rimanendo la scadenza del documento ogni 3 anni, è indispensabile aggiornarlo ogni qual volta ci sia un cambiamento (quindi può accadere anche più volte durante l’anno) e la necessità pertanto della relativa data certa.

A tal proposito, per una maggior tutela delle responsabilità derivanti da una documentazione riportante dati non aggiornati all’attuale situazione, abbiamo predisposto un servizio di “revisione annuale” che prevede un aggiornamento costante ed in tempo reale, in grado di registrare qualsiasi variazione dovesse incorrere durante tutto il periodo dei tre anni, tempo intercorrente tra ogni sopralluogo tecnico.

Cos’è il RAS?
Anche la più recente legge 220/2012 ha reso obbligatoria la tenuta del Registro Anagrafe Sicurezza (RAS) e stabilisce nell’art. 1130 comma 6 che: [l’amministratore deve] «curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.

Obbligo di documentare lo stato dell’immobile è stato specificato con le aggiunte che il D.Lgs. 145/2013 e la Legge 9/2014 hanno apportato all’articolo 1130 del Codice Civile.

RIFLESSIONI:
Alla luce di quanto brevemente descritto, risulta fondamentale, ai fini di evitare di imbattersi in spiacevoli situazioni e correre inutili rischi, affidarsi a professionisti esperti della materia, in grado di realizzare tutte le misure necessarie richieste e mantenerle sempre aggiornate attraverso una consulenza nel tempo.

Fondamentale però la scelta del partner per la garanzia di aver ottemperato a quanto realmente richiesto dalla normativa ed evitare ogni responsabilità derivante appunto dall’omissione delle Misure Adeguate di Sicurezza.

CONHIVE si occupa proprio di questo: adeguare il condominio e lo studio alle ultime normative Sicurezza sul lavoro attraverso un servizio “chiavi in mano” in grado di sollevare l’amministratore di condominio da ogni pensiero dovuto alla mancanza, all’inesattezza e al mancato aggiornamento della misure richieste.

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