CONHIVE organizza corsi di formazione certificata per amministratori di condominio e dipendenti (studio e/o condominio) sulle disposizioni in vigore per la Sicurezza antincendio con il rilascio di attestato a seguito di test finale.
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Il 6 maggio 2020 è entrato ufficialmente in vigore la normativa antincendio negli edifici civili, (D.M. del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019) che a distanza di più di trent’anni aggiorna il D.M. del 16 maggio 1987 n. 246 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione”, G.U. n.148 del 27/06/1987.
Le novità principali riguardano la pianificazione e la gestione dell’emergenza, in capo in particolar modo all’amministratore di condominio ed i requisiti di sicurezza delle facciate negli edifici civili.
Obiettivi della sicurezza antincendio
In particolare l’art. 2 (Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione) al comma 1, prescrive quali devono essere gli obiettivi da raggiungere e più precisamente:
a. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata a coinvolgere altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
b. limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origina esterna, ad esempio un incendio in edificio adiacente oppure da un incendio a livello stradale o alla base dell’edificio;
c. evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Le altezze
Il Decreto introduce per la prima volta nei condomini la pianificazione dell’emergenza e commisura le misure di prevenzione ed i livelli di prestazione antincendio in funzione dell’altezza degli edifici, che si suddividono in 4 categorie, che richiamano quelle previste dal D.M. 246/1987.
Al punto 9-bis. 2 dell’Allegato 1 vengono attribuiti i Livelli di Prestazione:
- L.P.0 → per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12m a 24m);
- L.P.1 → per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi da oltre 24m fino a 54m);
- L.P.2 → per edifici di tipo d) (altezza antincendi da oltre 54m fino a 80m);
- L.P.3 → per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80m);
Pertanto le nuove disposizioni si applicano “solo” agli edifici di civile abitazione aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, da non confondere con l’altezza in gronda.
A tal proposito si ricorda che per definizione di altezza antincendio, con le norme canoniche, si intende: “L’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso” (D.M. del 30/11/1983).
Al punto 9-bis. 3 Vengono attribuite le Misure Gestionali in base ai Livelli di Prestazione con l’ausilio di tabelle.
Tempi e modalità
Il decreto contenente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini è entrato in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta: ossia il 6 maggio 2019, per gli edifici di civile abitazione, di nuova costruzione.
Tuttavia, è stato indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto:
- 2 anni (entro il 6 maggio 2021) per ottemperare alle disposizioni i riguardanti l’installazione, laddove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- 1 anno (entro il 6 maggio 2020) per mettere in atto le restanti disposizioni e per gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza;
- entro il 6 maggio 2019 gli edifici di civile abitazione già esistenti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi collegati al DPR 125/2011, dovranno comunicare l’avvenuto adeguamento, quando presenteranno l’attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio, al Comando dei Vigili del Fuoco di riferimento.
Alcune precisazioni ed informazioni utili
Le nuove disposizioni progettuali si applicano a:
- edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
- edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate
Non si applicano, invece a:
- edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità
RIFLESSIONI:
Alla luce di quanto brevemente descritto, risulta fondamentale, ai fini di evitare di imbattersi in spiacevoli situazioni e correre inutili rischi, affidarsi a professionisti esperti della materia, in grado di realizzare tutte le misure necessarie richieste e mantenerle sempre aggiornate attraverso una consulenza nel tempo.
Fondamentale però la scelta del partner per la garanzia di aver ottemperato a quanto realmente richiesto dalla normativa ed evitare ogni responsabilità derivante appunto dall’omissione delle Misure Adeguate di Sicurezza Antincendio.
CONHIVE si occupa proprio di questo: adeguare il condominio e lo studio alle ultime normative Sicurezza sul lavoro attraverso un servizio “chiavi in mano” in grado di sollevare l’amministratore di condominio da ogni pensiero dovuto alla mancanza, all’inesattezza e al mancato aggiornamento della misure richieste.